Skip to main content

Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 (Rv. 675019 - 01)

Giudice del rinvio - Obbligo di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione in caso di rigetto dell'appello - Sussistenza - Obbligo di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in caso di riforma della sentenza di primo grado - Sussistenza - Criteri.

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_91, Cod_Proc_Civ_art_92, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_385