Compensazione - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14422 del 29/05/2025 (Rv. 674586-01)
Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.
Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14422 del 29/05/2025 (Rv. 674586-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323