"Ius superveniens" - processo di esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19752 del 16/07/2025 (Rv. 675312 - 01)
Dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Condanna alle spese - Giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Creditori intervenuti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19752 del 16/07/2025 (Rv. 675312 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102
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