Credito non quantificabile in base al titolo esecutivo - Contestazione sull'entità del credito precettato - Onere della prova - A carico del creditore - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24669 del 19/11/2014
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24669 del 19/11/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 615
Cod. Civ. art. 2697