esecuzione forzata - spese giudiziali - processo di esecuzione - Cass. n. 1360/2014
Opposizione agli atti esecutivi - Determinazione del valore della causa - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014
Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014
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