esecuzione forzata - opposizioni - - termini processuali - sospensione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014
Opposizione all'esecuzione - Domanda riconvenzionale subordinata volta ad ottenere un nuovo accertamento - Rigetto dell'opposizione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità al termine per impugnare - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014
In sede di opposizione all'esecuzione nel caso in cui l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale. Viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell'opposizione, in quanto solo l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello o davanti al giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014