esecuzione forzata - beni indivisi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22043 del 17/10/2014
Separazione della quota in natura dell'esecutato - Condizioni - Limiti - Espropriazione di immobile appartenente a condebitori solidali - Fallimento di uno di essi - Subentro del curatore fallimentare - Esclusione della separazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22043 del 17/10/2014
In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. Proc. Civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l'espropriazione dell'immobile appartenente "pro indiviso" a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22043 del 17/10/2014