Esecuzione forzata per rilascio di immobile
Esecuzione forzata per rilascio di immobile – Titolo esecutivo privo dei dati identificativi dell’immobile - Opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc - Sussistenza di gravi motivi ex art. 624 cpc - Sospensione della procedura esecutiva - In sede di opposizione all’esecuzione forzata per rilascio di un immobile, basata su un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve controllare l’attuale validità ed esistenza del titolo esecutivo al fine di stabilire se esso sia effettivamente posto a fondamento dell’esecuzione. Non costituisce titolo esecutivo idoneo per l’esecuzione per rilascio di un immobile il titolo posto a fondamento dell’esecuzione che, pur astrattamente annoverabile tra i titoli esecutivi di formazione giudiziale, richieda l’individuazione da parte del Giudice dell’esecuzione di elementi ulteriori rispetto a quelli in esso contenuti. (nella specie i dati identificativi dell’immobile oggetto di rilascio) TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO 18/07/2011
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO
Il giudice dell’esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del…. ;
letto il verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario in data …. con il quale sono stati rimessi gli atti a questo G.e. stante le difficoltà di interpretazione del titolo esecutivo (sentenza n.. emessa il .. dal Tribunale di… dichiarata esecutiva in data …. a seguito della decisione emessa dalla Corte D’appello di ….. n. … depositata il ….) posto a fondamento dell’esecuzione per rilascio di immobile promossa da XX nei confronti di YY ed in particolare la difficoltà di individuazione dell’esatta consistenza dell’immobile da rilasciarsi.
A seguito di rimessione degli atti a questo G.e., con memoria del …. YY ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando il diritto di XX ad ottenere il rilascio dell’immobile in virtù del suddetto titolo esecutivo sostenendo la difficoltà di individuazione dell’esatta consistenza dell’immobile da rilasciarsi nonchè il decorso del termine di prescrizione decennale collegato all’actio iudicati chiedendo, contestualmente, la sospensione della suddetta esecuzione;
rilevato che all’udienza del…. XX ha chiesto il rigetto della suddetta opposizione sostenendone l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza atteso che il fondo oggetto di rilascio sarebbe individuabile in base alla sentenza di divisione n. .. emessa dal Tribunale di Marsala, confermata dalla Corte di Appello di … con la sentenza n. ., che avrebbe assegnato a XX il bene indicato nell’atto di precetto e nell’ atto di preavviso di rilascio notificati a YY rispettivamente il giorno ….ed il giorno …..;
rilevato che l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi possono essere proposte dal debitore anche oralmente in udienza avanti il giudice dell’esecuzione. (Cass. 19.12.2006 n. 27162)
Ritenuto che in sede di opposizione all’esecuzione, basata su un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve controllare l’attuale validità ed esistenza del titolo esecutivo al fine di stabilire se esso sia effettivamente a fondamento dell’esecuzione ciò in quanto l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione. L’interpretazione del titolo esecutivo demandata al G.e., deve essere condotta sulla base delle risultanze del medesimo, senza che possa farsi ricorso ad elementi ricavabili aliunde. (v. Cass. n.9693/2009, Cass. n.24649/2006 e Cass. n.234/2006)
Giova, altresì, ricordare che l’art. 474 c.p.c richiede che il titolo giudiziario sia relativo a un diritto certo, liquido ed esigibile. La certezza del diritto impone che la prestazione sia esattamente determinata nel provvedimento giudiziale, sia con riferimento ai parametri soggettivi della prestazione stessa (individuazione soggettiva del creditore e del debitore) sia con riferimento ai parametri oggettivi dell’adempimento richiesto.( cd. principio di autosufficienza del titolo esecutivo)
Nel caso di specie la citata sentenza n. …, posta a fondamento dell’esecuzione, pur astrattamente annoverabile tra i titoli esecutivi di formazione giudiziale, non può costituire titolo esecutivo per l’esecuzione per rilascio sopra indicata, poiché essa richiede l’individuazione da parte del G.e. di elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella stessa sentenza e cioè i dati catastali dell’immobile oggetto dell’esecuzione per rilascio.
Invero la citata sentenza n. … emessa dal Tribunale di…, poi confermata dalla Corte D’appello di… con la sentenza n. depositata il …, nel dispositivo ha ordinato “a YY il rilascio del fondo alla fine del corrente anno colonico” senza tuttavia indicare i dati identificativi catastali del suddetto fondo né tali elementi sono ricavabili dalle motivazioni delle suddette sentenze poste a fondamento dell’esecuzione; (cfr. sentenza n. …del Tribunale di… e sentenza n….emessa dalla Corte D’appello di …depositate agli atti del presente procedimento)
Ne deriva che la mancata indicazione dei dati catastali dell’immobile oggetto di rilascio (foglio, particella, reddito dominicale, confini) non consente al G.e di verificare l’effettiva corrispondenza fra il comando contenuto nel citato titolo esecutivo, posto a fondamento dell’esecuzione per rilascio intrapresa da XX, e l’immobile oggetto di rilascio così come identificato catastalmente nell’atto di precetto e nell’ atto di preavviso di rilascio notificati a YY rispettivamente il giorno ... ed il giorno …;
ritenuto, pertanto, che in virtù dei principi esposti sussistono gravi motivi per sospendere ai sensi dell’art. 624 c.p.c la procedura esecutiva sopra indicata;
ritenuto che la legge 52/06, modificando le disposizioni che riguardano le opposizioni esecutive, ha previsto una struttura marcatamente bifasica del procedimento in questione, che si compone di una fase introduttiva, avanti il Giudice dell’esecuzione destinata all’adozione del provvedimento cautelare ex art.624 c.p.c di sospensione dell’esecuzione e una ulteriore –eventuale – fase di merito da introdursi solo a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione, emesso a conclusione della prima, ai sensi dell’art. 618 c.p.c.
P.Q.M.
sospende la procedura esecutiva per rilascio di immobile promossa da XX nei confronti di YY in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n……emessa il .....dal Tribunale di… dichiarata esecutiva in data…… a seguito della sentenza emessa dalla Corte D’appello di … n. …depositata il ...;
fissa, a parte opponente, termine perentorio di giorni sessanta per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. ridotti della metà, procedendo inoltre all’iscrizione della causa a ruolo contenzioso civile.
Mazara del Vallo, 18/07/2011
Si comunichi Il giudice dell’esecuzione
Dott.ssa Annamaria Marra
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it