Modalità di prestazione della cauzione - Impossibilità anche giuridica - Onere del creditore di chiedere al giudice la modifica del provvedimento impositivo della cauzione in relazione alle modalità di prestazione della stessa - Necessità - Omissione - Conseguenze - Possibilità per il creditore di prestare unilateralmente cauzione in altro modo - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 23/02/2009
In tema di esecuzione forzata, il creditore procedente onerato dal versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - impossibile prestare la cauzione nelle modalità fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli è consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalità diverse da quelle stabilite dal giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 23/02/2009