Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5621 del 15/03/2005
Opposizione a precetto - Indicazione nel precetto della residenza o del domicilio - Natura - Facoltà del creditore - Proposizione dell'opposizione da parte del debitore nel luogo della notificazione del precetto - Prova della possibilità di sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore nel luogo di elezione - Creditore - Onere - Spettanza - Mancato assolvimento - Conseguenze.
La norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell'esecuzione. L'opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro, l'implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5621 del 15/03/2005