Contestazioni della parte esecutata - Configurabilità come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi - Sentenza formalmente unica - Contenuto sostanziale - Configurabilità di due distinte decisioni - Conseguenze - Proponibilità di distinte impugnazioni.
Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20816 del 29/09/2009