Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008
Presupposti - Atti compiuti da ausiliari del giudice - Proponibilità immediata dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. - Esclusione - Necessità della preventiva istanza al giudice da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo. Quando, invece, l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile non al giudice, ma ad un suo ausiliario, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di procedere ad un secondo accesso al domicilio del debitore, al fine di individuare ulteriori beni mobili da pignorare).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008