Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni - Disciplina prevista dall'art. 489 cod. proc. civ. - Ambito di applicabilità - Individuazione.
La norma contenuta nell'art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni inerenti l'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori e non del debitore; pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel procedimento medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16128 del 08/07/2010