Pignoramenti successivi del medesimo credito - Obbligo di riunione dei vari procedimenti di esecuzione - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di eventuali ordinanze di assegnazione già pronunciate - Necessità.
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010