Accertamento dell'obbligo del terzo - Oggetto del giudizio - Limiti - Pagamenti effettuati dal terzo al debitore dopo il pignoramento - Opponibilità ai creditori procedenti - Contestazione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, ove si intenda contestare non la dichiarazione resa dal terzo, ma il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, in sede di assegnazione, abbia ritenuto opponibili ai creditori procedenti i pagamenti effettuati dal terzo al debitore esecutato dopo il pignoramento, lo strumento da utilizzare è l'opposizione agli atti esecutivi, e non il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010