Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010
Omessa comunicazione del provvedimento dispositivo della vendita e deduzione della nullità degli atti successivi della procedura esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato - Istanza di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita, considerate nulle, e contestuale richiesta di sospensione della stessa ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. - Ritenuta insussistenza delle nullità dedotte - Possibilità di provvedere, comunque, sulla sospensione ex art. 586 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Conseguenze.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora sia dedotta l'omessa comunicazione della vendita e la nullità del successivo svolgimento del processo esecutivo, postulandosi, di conseguenza, la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. per le ragioni da tale norma supposte e non la mera necessità di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita a far tempo dall'ordinanza dispositiva della stessa, il giudice dell'esecuzione, se ritenga insussistenti le nullità prospettate ovvero reputi inammissibile l'opposizione in relazione ad esse, può considerarsi investito immediatamente della questione della sospensione in virtù del citato art. 586 e, quindi, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dall'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., tra i quali si ricomprende la stessa sospensione di cui al menzionato art. 586 in via provvisoria, può, poi, esaminare, nella fase a cognizione piena, la fondatezza delle deduzioni giustificative della relativa istanza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010