Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011
Pignoramento presso terzi - Perfezionamento - Notificazione dell'intimazione ex art. 543 cod. proc. civ. - Sufficienza - Esclusione - Dichiarazione del terzo o accertamento giudiziale del credito - Necessità - Determinazione del credito in epoca successiva alla notificazione dell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all'art. 2917 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011