Esecuzione forzata - immobiliare Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011
Istruzioni del giudice dell'esecuzione erronee od inopportune - Reclamo ex art. 591-ter cod. proc. civ. - Proponibilità - Prima dell'esecuzione di dette istruzioni da parte del professionista delegato - Necessità - Conseguenze - Reclamo proposto successivamente - Inammissibilità - Facoltà dell'interessato di proporre reclamo avverso gli atti successivi per illegittimità derivata ovvero opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di procedura esecutiva immobiliare, è onere di qualunque interessato quello di proporre il reclamo previsto dall'art. 591-ter cod. proc. civ. avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione impartisca istruzioni al professionista delegato prima che le istruzioni reputate erronee od inopportune siano eseguite. Ne consegue che, in mancanza, è inammissibile il reclamo stesso una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione, restando, tuttavia, impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di proporre, per l'eventuale illegittimità derivata, reclamo avverso gli atti successivi ovvero opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., ha ravvisato l'inammissibilità del reclamo proposto successivamente all'aggiudicazione del bene, in quanto con esso si intendeva far valere l'illegittimità delle istruzioni del giudice dell'esecuzione in ordine alla pubblicità dell'aumento di sesto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011