Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011
Pignoramento eseguito in luoghi diversi - Art. 513, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti - Disponibilità materiale della cosa da parte del debitore - Sufficienza - Oneri del terzo rivendicante la proprietà della cosa - Prova del titolo e dell'opponibilità dell'acquisto al creditore pignorante o intervenuto - Necessità - Bene mobile iscritto in pubblico registro - Art. 2914, n. 1, cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
La forma di pignoramento prevista dal terzo comma dell'art. 513 cod. proc. civ. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l'azienda del debitore, presupponendo soltanto la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore medesimo, rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà fornire la prova del titolo di questa, ma non anche l'affidamento al debitore, che, invece, è presupposto rilevante nella fattispecie regolata dal primo comma del citato art. 513 ed alla cui stregua si impone il rigoroso regime probatorio dettato dall'art. 621 cod. proc. civ. Tuttavia, nell'anzidetta fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 513, al terzo si richiede anche la dimostrazione dell'opponibilità dell'acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell'esecuzione, il cui regime, ove si tratti di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, è dettato dall'art. 2914, n. 1), cod. civ. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., ha ritenuto che l'acquisto di tre trattori da parte della società terza opponente non fosse opponibile al creditore pignorante per non esser stato il relativo conferimento in società trascritto prima del pignoramento).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011