Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Natura - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Efficacia - Decorrenza - Dalla conoscenza del terzo assegnatario o dall'ulteriore termine desumibile dalla ordinanza.
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016