Sentenza di primo grado - Intimazione del precetto in base ad essa - Esecuzione rimasta senza ulteriore corso - Cassazione della sentenza di appello confermativa del titolo esecutivo - Efficacia sul precetto - Esclusione - Condizioni.
La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove sia stato intimato precetto sulla base della pronuncia del giudice di prime cure e l'esecuzione non abbia avuto ulteriore corso, non incide sull'efficacia del precetto, ferma restando, tuttavia, la possibilità - nel caso di cassazione della sentenza di appello con rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 283, terzo comma, cod. proc. civ. - che l'esecutività della sentenza sia sospesa dal giudice del rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 08/02/2013