Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - autorizzazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 924 del 16/01/2013
Detenzione, senza titolo opponibile alla procedura esecutiva, di bene immobile pignorato - Vendita del medesimo immobile - Inopponibilità alla procedura esecutiva - Azione risarcitoria promossa dal custode giudiziario del bene pignorato - Ammissibilità - Criteri di valutazione del danno.
Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell'art. 2913 cod. civ. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 924 del 16/01/2013