Integrazione del titolo esecutivo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a richiamo nella sentenza d'appello della condanna statuita in primo grado.
Il titolo esecutivo giudiziale, di cui all'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'integrazione del provvedimento con elementi extratestuali, purché idoneamente richiamati; ne consegue che è ammissibile, a tal fine, l'integrazione della sentenza d'appello realizzata mediante rinvio espresso alla condanna operata in primo grado, benché contenuta in pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013