Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16934 del 08/07/2013
Cassazione con rinvio della sentenza d'appello riformante la sentenza di primo grado - Reviviscenza della sentenza di primo grado - Esclusione - Conseguenze in tema di processo esecutivo fondato su sentenza
Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16934 del 08/07/2013