Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014
Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Esistenza del titolo esecutivo dall'inizio alla fine della procedura - Significato - Caducazione, dopo un intervento titolato, del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del pignoramento originario.
Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014