Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - con incanto – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17861 del 31/08/2011
Declaratoria di decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo - Ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca delle precedenti ordinanze - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi.
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., avverso il provvedimento con cui il giudice, nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, trattandosi di provvedimento che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. Allo stesso modo, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della suddetta ordinanza di decadenza è anch'essa impugnabile col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo se le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca non siano state deducibili con l'opposizione agli atti avverso la prima ordinanza, nonché qualora nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca sia contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la posizione della parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17861 del 31/08/2011