Litisconsorzio necessario - Del debitore esecutato e dei creditori concorrenti - Sussistenza.
In tema di esecuzione forzata, nella controversia in sede di distribuzione del ricavato, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., avente origine dalla contestazione sollevata da un creditore in ordine all'esistenza o al grado della causa di prelazione di altro creditore, il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio, sicché lo stesso - al pari di tutti gli altri creditori - deve essere convenuto in giudizio, indimente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla discussione del progetto di distribuzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012