Esecuzione forzata - pignoramento - conversione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 940 del 24/01/2012
Espropriazione immobiliare - Istanza di conversione depositata dopo il 1° marzo 2006 - Nuova formulazione dell'art. 495 cod. proc. civ. - Applicabilità - Interventi effettuati con ricorsi depositati dopo il 1° marzo 2006 - Nuova formulazione degli artt. 499 e 564 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Disciplina transitoria di cui all'art. 2, terzo comma, sexies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 - Applicabilità della disciplina previgente - Criteri - Riferimento alla fase della vendita regolata da ordinanza anteriore al 1° marzo 2006 - Necessità.
In materia di espropriazione forzata immobiliare, il sub-procedimento di conversione, introdotto con istanza depositata dopo il 1° marzo 2006, in una procedura esecutiva a tale data, è regolato dall'art. 495 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 2, terzo comma, lett. e), n. 6.1., del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, mentre gli interventi effettuati con ricorsi depositati dopo il 1° marzo 2006, in una procedura esecutiva a tale data, sono regolati dagli artt. 499 e 564 cod. proc. civ. (e non più dall'art. 563 cod. proc. civ., abrogato, a far data dal 1° marzo 2006, dall'art. 2, terzo comma, lett. e, n. 22, del medesimo d.l. 14 marzo 2005, n. 35), così come rispettivamente modificati dall'art. 2, terzo comma, lett. e), n. 7 e n. 23 dello stesso provvedimento, dovendosi interpretare la disposizione transitoria di cui all'art. 2, terzo comma, sexies, del citato d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nel senso che le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi esclusivamente se sia stata ordinata la vendita e soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall'ordinanza emessa prima del 1° marzo 2006.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 940 del 24/01/2012