Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10865 del 28/06/2012
Poteri del giudice dell'esecuzione - Superamento di difficoltà materiali - Titolo esecutivo - Interpretazione - Ammissibilità - Limiti.
Nella procedura di esecuzione per consegna o rilascio, posto che scopo della medesima è il trasferimento del potere di fatto sul bene indicato nel titolo dall'esecutato all'esecutante, di talché il suo effetto consiste in una modificazione della situazione materiale, il giudice dell'esecuzione è privo della potestà di risolvere questioni giuridiche in ordine al diritto di procedere "in executivis" ed il suo ambito di intervento è limitato alla soluzione di problemi pratici relativi al "modus procedendi" in concreto necessario per adeguare la realtà fattuale al comando da eseguire. Ne consegue che le "difficoltà", le quali, a norma dell'art. 610 cod. proc. civ., abilitano le parti e l'ufficiale giudiziario a sollecitare al giudice provvedimenti temporanei, possono implicare, per la loro soluzione, anche l'interpretazione del titolo esecutivo, ai fini dell'individuazione della sua portata soggettiva o dell'identificazione dei beni, ma esclusivamente in vista dell'attuazione della tutela esecutiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10865 del 28/06/2012