Intervento successivo all'udienza ex art. 596 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Acquisizione di nuove somme alla procedura e fissazione di una nuova udienza di discussione del progetto - Rilevanza - Esclusione.
Nel processo esecutivo è precluso l'intervento ai creditori, ancorché privilegiati, durante o dopo la celebrazione dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, di cui all'art. 596 cod. proc. civ.. A tale regola non si può derogare nemmeno nel caso in cui, dopo l'approvazione del progetto di distribuzione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del progetto di distribuzione, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9285 del 08/06/2012