Vendita immobiliare senza incanto - Pretesa violazione del divieto di vendita in presenza dell'opposizione del creditore procedente ex art. 572, terzo comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Legittimazione del debitore a far valere la nullità in sede di opposizione - Esclusione.
La previsione di cui all'art. 572, terzo comma, cod. proc. civ., la quale vieta al giudice dell'esecuzione di procedere alla vendita se, in presenza di un'offerta inferiore al valore dell'immobile, vi si opponga il creditore procedente, è dettata unicamente a tutela di quest'ultimo. Ne consegue che il debitore esecutato è privo di interesse ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., a dolersi della violazione di essa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7267 del 11/05/2012