Ufficiale Giudiziario - Potere di valutazione dei titoli di appartenenza dei beni rinvenuti nell'abitazione del debitore - Sussistenza - Esclusione.
In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di titolarità in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23625 del 20/12/2012