Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6945 del 08/04/2016
Opposizione all'esecuzione in giudizio riservato alla competenza dei Tribunali delle imprese - Oggetto - Precetto contenente l'ordine di pagamento di somma determinata - Giudice competente - Individuazione - Criteri - Applicazione dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 30 del 2005 - Esclusione.
In un giudizio di opposizione all'esecuzione riservato alla competenza dei tribunali dell'impresa istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 27 del 2012, ove si tratti di opposizione promossa in relazione ad un precetto contenente solo l'ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 17, 27 e 615 c.p.c., senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui all'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 30 del 2005, la quale opera in relazione all'esecuzione delle speciali misure contenute nei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6945 del 08/04/2016