Opposizione all'esecuzione anteriore alla notifica del precetto - Inammissibilità - Rimedio esperibile - Individuazione - Condizioni.
Avverso la notificazione di una sentenza cui risulti erroneamente apposta la formula esecutiva, ancorchè essa non costituisca idoneo titolo esecutivo, non è esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, utilizzabile solo dopo la notificazione del relativo precetto, ma solo un'azione di accertamento negativo ove alla prima delle suddette notificazioni si accompagni, con manifestazioni di intenti coeva o precedente, un vanto espresso della pretesa coattiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16281 del 04/08/2016