Difetto dello "ius postulandi" o della rappresentanza o della capacità di agire - Nullità insanabili - Configurabilità - Deducibilità - Termine - Regola della propagazione delle nullità processuali - Inapplicabilità - Ragioni.
L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 c.p.c., operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili - quali quelle attinenti al difetto dello "ius postulandi" ovvero della rappresentanza o della capacità di agire - che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l'opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza.
Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016