Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016
Riconoscimento della pensione d'invalidità e condanna al pagamento delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico - Titolo esecutivo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - in genere.
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016