Opposizione agli atti esecutivi - Introduzione del giudizio di merito - Forma – Omissione conseguenze - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi, ex art. 618-bis, comma 1, c.p.c., il rito del lavoro, quel giudizio va instaurato con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio suddetto e, qualora l’opponente ometta di osservarlo, non è possibile assegnarne uno nuovo; in tal caso, l’opposizione è inammissibile e la sentenza che eventualmente l’abbia accolta è nulla.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8874 del 06/04/2017