Esecuzione forzata – opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017
Provvedimento di definizione del processo esecutivo per mancanza o inefficacia del titolo esecutivo - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Provvedimento sommario di arresto del processo esecutivo a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c. - Impugnazione - Reclamo ex art. 624 c.p.c. - Limiti - Criterio di individuazione della natura del provvedimento.
Nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Al fine di distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017