Mutuo edilizio - Accollo - Notificazione del precetto all'accollante - Efficacia, nei suoi confronti, dell'elezione di domicilio fatta dall'originario mutuatario - Esclusione.
In tema di mutuo edilizio, in caso di subentro nella posizione del mututatario a seguito di accollo la notifica dell'atto di precetto va eseguita ex art. 480 c.p.c. nei confronti dell'accollante personalmente ex artt. 137 ss. c.p.c., ossia nel suo indirizzo di residenza ovvero nel domicilio eletto nell'atto di accollo, ma non nel domicilio suppletivo indicato dal mutuatario originario nel contratto di mutuo, giacché, diversamente da quanto previsto in tema di mutuo fondiario, l'elezione di domicilio compiuta da quest'ultimo non produce effetti nei confronti dell'accollante, che subentra nelle sole obbligazioni sostanziali del precedente mutuatario e non nell'intera posizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12173 del 14/06/2016