Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 11/03/1987
Beni impignorabili o relativamente impignorabili - impignorabilità assoluta - strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione dell'arte o del mestiere del debitore - nozione di indispensabilità.*
L'art. 514 cod. proc. civ. - nel sancire l'assoluta impignorabilità degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'Esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore - ha riguardo ad una nozione relativa di indispensabilità, secondo la persona e l'attività del debitore. Tuttavia, stante la formula della legge e le ragioni che la giustificano, l'impignorabilità non può mai essere riconosciuta se non ricorre in concreto e rigorosamente l'estremo della strumentale indisponibilità, nel senso naturale e proprio della parola, come nel caso dei beni che pur correlati all'attività del debitore, costituiscano comunque una dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo Esercizio. ( Conf 120/67, mass n 325802; ( Conf 2774/62, S. m.).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 11/03/1987