Violazione delle norme sulle distanze tra edifici - Spostamento della costruzione a distanza legale - Limiti all'esecuzione forzata ex art. 2933, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.
L'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando la persistenza di detta costruzione, al contrario, una lesione di pur rilevanti interessi individuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25890 del 31/10/2017