Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere - trattazione delle opposizioni in materia esecutiva - riserva a magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione - portata e conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26551 del 22/10/2018
>>> Il disposto dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. è finalizzato ad escludere unicamente la coincidenza fra i magistrati persone fisiche che debbano trattare le due fasi (sommaria e ordinaria) del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., e non implica quindi che il magistrato persona fisica cui sia demandata la trattazione della fase di merito dell'opposizione suddetta non possa coincidere con quello designato quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26551 del 22/10/2018