Opposizioni in genere - opposizione agli atti esecutivi - introduzione del giudizio di merito
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - opposizione agli atti esecutivi - introduzione del giudizio di merito - forma - rispetto di quella richiesta per il rito da applicare in relazione alla fase a cognizione piena – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31694 del 07/12/2018
A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31694 del 07/12/2018