Statuizione sulle spese della fase - Necessità.
Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019 (Rv. 654225 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 091 – Condanna alle spese
Cod. Proc. Civ. art. 615 – Forma dell’opposizione
Cod. Proc. Civ. art. 617 – Forma dell’opposizione
Cod. Proc. Civ. art. 619 – Forma dell’opposizione