Precetto cambiario- Opposizione- Disconoscimento della sottoscrizione delle cambiali ex art. 214 c.p.c.- Inammissibilità- Ragioni.
Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario, all'opponente incombe l'onere di provare in via principale i fatti estintivi o modificativi che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione delle cambiali, ivi compresa la non autenticità della loro sottoscrizione, mentre è inammissibile in tale sede la procedura incidentale di cui all'art. 214 c.p.c. in quanto riguarda la sottoscrizione dei titoli in originale prodotti da parte opposta solo a seguito di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. essendo il credito già trasfuso nel titolo esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28874 del 08/11/2019 (Rv. 656092 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Civ_art_1988