Credito da indennizzo per riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione - Impignorabilità ex art. 545 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di espropriazione presso terzi, è liberamente pignorabile il credito per equa riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., in quanto avente natura di strumento indennitario da atto lecito, diretto a compensare, a prescindere dalla situazione patrimoniale dell'avente diritto, i pregiudizi provocati dalla privazione della libertà e non assimilabile ai sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri previsti dall'art. 545, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019 (Rv. 656294 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_545