Pluralità pignoramenti sugli stessi beni - Dichiarazione di estinzione di uno dei pignoramenti - Irrilevanza - Obbligo di custodia del terzo ex art. 546 c.p.c. - Violazione in buona fede - Conseguenze.
In tema di pluralità di pignoramenti sugli stessi beni, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venire meno gli effetti di quelli eventualmente successivi ed autonomi; in ogni caso, la violazione in buona fede, da parte del terzo, degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento né pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del medesimo terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30500 del 21/11/2019 (Rv. 656176 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_493, Cod_Proc_Civ_art_546