Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33723 del 18/12/2019 (Rv. 656350 - 01)
Condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità - Diritto del creditore all'equivalente in denaro dei beni - Azionabilità in via esecutiva a tal fine del titolo di condanna alla consegna - Esclusione - Fondamento.
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - In genere.
In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario di tali beni va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la sussistenza e ne liquidi l'importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l'esecuzione per espropriazione, ma solo quella in forma specifica ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c., ancorché si assuma esistere un prezzo ufficiale di mercato dei beni perduti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33723 del 18/12/2019 (Rv. 656350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_605