Esecuzione forzata - precetto – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01)
Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione - Ulteriore notifica - Necessità - Esclusione - Atto di precetto - Requisiti formali - Omissione - Nullità dell'atto - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Condizioni.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_654
ESECUZIONE FORZATA
PRECETTO