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Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione immobiliare -con ipoteca - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 411 del 13/01/2020 (Rv. 656553 - 01)

Conversione del pignoramento - Determinazione dell'importo dovuto - Creditori intervenuti dopo la relativa istanza sino all'udienza - Rilevanza - Incidenza degli interventi sull'ammissibilità della domanda, con riferimento alla somma da versare a titolo cauzionale -Esclusione.

In tema di esecuzione immobiliare, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla relativa istanza, fino all'udienza nella quale il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla medesima con l'ordinanza di cui dell'art. 495, comma 3, c.p.c. Tali interventi, peraltro, non incidono "ex post" sull'ammissibilità della domanda, con specifico riferimento alla quantificazione dell'importo che deve essere versato, a titolo cauzionale, al momento di presentazione della stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 411 del 13/01/2020 (Rv. 656553 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_495

ESECUZIONE FORZATA

PIGNORAMENTO

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE